MADDALONI - Divieto utilizzo bombolette spray. Divieto di vendita ed utilizzo di bombolette spray contenenti schiumogeni o simili ed oggetti vari atti ad offendere e molestare durante il periodo di Carnevale. L'Ordinanza del Comune di Maddaloni.
IL SINDACO
Considerato che durante il periodo di carnevale vi è la consuetudine di fare uso di bombolette spray
contenenti cloro fluoruri che emettono sostanze schiumogene e filanti che disturbano i cittadini e
risultano potenzialmente pericolosi;
Considerato che l’uso incontrollato di tali prodotti, unitamente al lancio di uova, farina ortaggi e
acqua, provoca, turbativa dell’ordine pubblico;
Visto che durante il periodo di Carnevale, l’uso inconsulto di bombolette spray causa
danneggiamento al patrimonio architettonico della città;
Constatata, l’urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la
percezione di sicurezza e il rispetto delle regole civili della convivenza civile attraverso una attività
di prevenzione e controllo del territorio, nonché l’adozione di un efficace sistema di controllo
commerciale al fine di garantire una ordinata e disciplinata vendita dei prodotti sopradescritti
unitamente al divieto di vendita ed uso delle bombolette spray;
Atteso che l’uso di sostanze ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici;
Visto l’art.54 comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visti gli art.13 e 14,15,16,17,18,19 e 20 n.689/81 e s.m.i.;
Vista la legge 125/2008;
vista la legge n.94/2009;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa , dalla data della presente ordinanza e fino al 10 marzo 2014 il
divieto di vendita ed utilizzo:
di bombolette spray schiumogene, schiume di ogni genere ed altri simili recipienti utilizzati come
contenitori di tali sostanze al fine di effettuare scherzi carnevaleschi a danno di persone e beni
pubblici e privati;
di qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli e strumenti similari che possono procurare
lesioni alle persone;
È, altresì, vietato il lancio di farina, acqua, uova ortaggi e lo sparo di mortaretti;
Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 100,00, a norma dell’art. 7-bis , del predetto D.Lgs. n. 267/2000;
A carico del titolare dell’esercizio commerciale che effettuerà la vendita delle bombolette spray,
manganelli ed altri strumenti atti ad offendere, sarà comminata la sanzione pecuniaria da euro
100,00 ad euro 500,00.
Dispone che
gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e
dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori ;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Maddaloni www.comune.maddaloni.ce.it e all'Albo Pretorio .
Di inviare copia della presente Ordinanza nei modi e termini di legge ai soggetti interessati:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Caserta ;
- Commissariato di P.S. di Maddaloni;
- Comando Stazione Carabinieri di Maddaloni;
- Comando di Polizia Locale , sede ;
- Responsabile dell’Ufficio Commercio , sede ;
- che, a norma dell’art. 3 comma 4° della legge 241 del 07.08.1990 , avverso la presente Ordinanza,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza , al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania , in alternativa , nel termine di 120 gg. , dalla
notifica o piena conoscenza , potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24.11.1971 , n. 1199.
Il Sindaco
f.to Ing. Rosa de Lucia
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