lunedì 28 aprile 2014

Prefettura di Caserta, principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

CASERTA - La Prefettura di Caserta ricorda a tutte le parti in causa in queste prossime elezioni del 25 maggio 2014 (Amministrative ed Europee) i codici di comportamento da rispettare. Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014. Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna nella stessa data, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 giugno 2014.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.
In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.
1)   Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
2)   Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
3)   Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.
4)   Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
5)   Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio.
6)   Uso di locali comunali.
7)   Agevolazioni postali e fiscali.
8)   Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale.
9)   Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.
11) Inizio del divieto di propaganda.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Come noto, con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con d.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Per le elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa.
Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.
Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)
Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare prefettizia n. 3642 del 27 gennaio u.s.).
Ciò premesso, le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.
In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura-U.T.G., anche ai sindaci dei comuni stessi.
Analogamente, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà ai comuni, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.
Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 aprile 2014, sono vietati:
-           il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
-           la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
-           la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 25 aprile 2014, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59. comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio
Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio - ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.
Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)
Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 inmateria di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014 sono stati pubblicati sia il provvedimento 1° aprile 2014 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia la delibera 2 aprile 2014 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 è stata pubblicata una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardante le elezioni amministrative del 25 maggio 2014.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento in data 6 marzo 2014 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.
Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
Si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione di tutte le forze politiche sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.
Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.
L'articolo 14 della medesima legge ha, poi, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 10 maggio 2014 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 maggio 2014), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nessun commento:

Posta un commento