CASERTA - Ordinanza del sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, sulla disciplina della tenuta e conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.
IL SINDACO
Preso atto che la materia della disciplina della tenuta degli animali d’affezione in generale e dei
cani in particolare è sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone, che si manifesta sia
attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli animali che attraverso una continua
richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, dei comportamenti per una corretta
conduzione dell’animale nei luoghi pubblici garantendo al tempo stesso l’incolumità delle persone ,
la tutela della salute e dell’igiene, il benessere dell’animale;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali
e nazionale che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi
pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell’animale,
il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l’incolumità delle persone e la tutela
dell’igiene e della salute pubblica;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320- Regolamento di Polizia Veterinaria-, il quale stabilisce che,
nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso del guinzaglio e, se prevista, della museruola,
avendo cura che non sporchino e non creino disturbo e danno alcuno, ai cani è consentito
l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai
locali ed uffici aperti al pubblico, prevedendo la possibilità, da parte del responsabile dell’esercizio
pubblico o commerciale, ovvero dei locali ed uffici aperti al pubblico, di adottare misure limitative
all’accesso, previa comunicazione al sindaco;
Visto il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
175 del 18/12/2000;
Vista l’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Nel rispetto della normativa sovraordinata in materia
ORDINA
1. Accesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l’accesso alle aree pubbliche o
aperte al pubblico, compresi i parchi ed i giardini, a condizione che siano trattenuti al guinzaglio e
che siano dotati di museruola qualora previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni solide ed
è tenuto alla loro raccolta, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette,
sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la
completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli escrementi di animali.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti
dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando
vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle
forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
E’ vietato l’accesso dei cani nelle aree destinate al gioco dei bambini quando queste sono
chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al pubblico.
I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e
commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore
conduca un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme
statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha
l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni, dove per idonei strumenti è da intendersi
apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in
modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli
escrementi di animali.
Il responsabile dell’esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico,
può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco ed esposizione di
specifico avviso visibile dall’esterno dei locali o uffici.
E’ vietato l’accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è
consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
3. Accesso sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.
E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio
comunale.
I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura
che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla
vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali.
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha
l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali
o statali, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.
E’ abrogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di
trasporto pubblico, in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e pubblicizzata nelle forme
ritenute più appropriate.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione al tribunale Amministrativo della Campania, ovvero entro centoventi giorni al Capo
dello Stato.
Il Sindaco
Dott. Pio Del Gaudio
www.comune.caserta.it
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