venerdì 7 febbraio 2014

Tutto sul decreto che riguarda le emergenze ambientali. C'è anche parte della Terra dei fuochi

ROMA - D.L. 136/2013:emergenze ambientali e industriali. C'è anche parte della Terra dei fuochi. II decreto legge reca disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti talune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo. Il decreto legge, che è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame alla Camera, è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2014.

La mappatura dei terreni agricoli in Campania e la bonifica dei siti
Il reato di combustione illecita dei rifiuti e l'utilizzo del personale delle forze armate
Gli studi epidemiologici e i controlli sanitari
Disposizioni riguardanti l'Ilva di Taranto
Gestioni commissariali
I commissari per il dissesto idrogeologico

La prima parte del decreto reca disposizioni volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato "Terra dei fuochi". Un secondo gruppo di disposizioni modifica la disciplina degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, e segnatamente dell'Ilva di Taranto. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, la proroga di alcune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo.

Il testo del decreto legge, che è stato sostanziamente modificato nel corso dell'esame parlamentare alla Camera, è stato definitivamente approavato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2014. Di seguito si descrive sinteticamente il contenuto del provvedimento e le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e in Assemblea alla Camera.

La mappatura dei terreni agricoli in Campania e la bonifica dei siti

L'articolo 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, in considerazione delle capacità fitodepurative (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea), nonché di quelli da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari (commi 5-6). Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati assegnati ulteriori stanziamenti allo svolgimento delle indagini (comma 6 dell’art. 2) ed è stato previsto che esse sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in possesso delle autorità competenti. Per agevolare lo svolgimento delle indagini tecniche e per garantire la tutela agroambientale, sono stati, altresì, incrementati gli stanziamenti in favore del Corpo forestale dello Stato (comma 2-quinquies dell’art. 3). L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato Interministeriale e di una Commissione (commi 1 - 2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale nelle acque di falda, nei pozzi (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea) e nei terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. La Commissione deve, inoltre, prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea). Si prevede, inoltre, che tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate della regione che operano in tali ambiti (in conseguenza dell'approvazione di una modifica da parte dell'Assemblea).

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati introdotti specifici obblighi di pubblicità dei dati, nonché è stata prevista la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale (comma 4-bis). Tale disposizione è stata ulteriormente modificata nel corso dell'esame in Assemblea al fine di prevedere che la regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza da rendere pubbliche con strumenti idonei.

Nel corso dell'esame in Assemblea, è stata riformulata la disposizione inserita dalla Commissione di merito, che prevedeva la destinazione delle somme di denaro o delle risorse oggetto di confisca agli interventi di bonifica della regione Campania (comma 5-bis). In conseguenza di tale modifica, si specifica che una quota del Fondo unico giustizia, che concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della regione Campania, è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell’emanazione di sentenze definitive o dell’applicazione di misure di prevenzione nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di talune fattispecie di reato (traffico illecito di rifiuti) commesse nel territorio della regione Campania.

Nel corso dell’esame in Commissione, è stata inserita una norma (art. 2-bis), ulteriormente modifica nel corso dell'esame in Assemblea, che individua nel Prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania. La norma prevede inoltre l’istituzione di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere e del Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate. Si stabilisce, inoltre, che i controlli antimafia sui contratti pubblici sono effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia.

Il reato di combustione illecita dei rifiuti e l'utilizzo del personale delle forze armate

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce nel d.gs 152 del 2006 (cd. Codice ambientale) una specifica figura di reato - relativa alla "combustione illecita di rifiuti" - attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo art. 256-bis prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2 a 5 anni, specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato. Nel corso dell’esame in Commissione, l’articolo 3 è stato modificato prevedendo l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica da parte del responsabile del reato, nonché l’aumento della pena in determinate fattispecie.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, si avvalgano di personale militare delle forze armate (850 unità di personale). 

L'articolo 4 estende gli obblighi di informazione del PM in sede di esercizio dell'azione penale anche in relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) e dal codice penale.

Gli studi epidemiologici e i controlli sanitari

Nel corso dell’esame in Commissione sono state inserite specifiche disposizioni in materia di tutela della salute e di azioni di monitoraggio sanitario nei territori delle regioni Campania e Puglia.

In primo luogo, è stato previsto che le due regioni, per gli anni 2014 e 2015, definiscano la tipologia e le modalità di offerta degli esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente in taluni comuni localizzati nelle due regioni e specificati nella norma (commi da 2-quater a 2-octies dell’articolo 2). Gli esami sono effettuati senza alcuna compartecipazione della spesa da parte dei pazienti. Nel corso dell'esame in Assemblea, la norma è stata integrata al fine di aggiungere le attività di prevenzione a quelle di screening sanitari e di specificare il carattere integrativo delle risorse spettanti alle regioni Campania e Puglia. 

In secondo luogo, sono state inserite due previsioni analoghe per la Campania e la Puglia, al fine di analizzare e pubblicare i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) delle due regioni, nonché aggiornarlo stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici.

Disposizioni riguardanti l'Ilva di Taranto

L'articolo 7 modifica in più punti la disciplina (di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013) recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del c.d. "piano industriale". La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A. e costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima. Ulteriori disposizioni di cui alle lett. c), d) ed f) sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e). Un’importante modifica introdotta nel corso dell’esame in Commissione riguarda, nel caso in cui l’impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, l’attribuzione al commissario il potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

Gestioni commissariali

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti nei confronti della stessa Unità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, invece, recano ulteriori disposizioni che riguardano rispettivamente la disciplina dei versamenti contributivi al personale a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali concernenti nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto. Nel corso dell’esame in sede referente è stata ulteriormente differita, tra l’altro, al 31 dicembre 2015 la proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno.

I commissari per il dissesto idrogeologico

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, e a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente riguardano, tra l’altro, l’utilizzo delle risorse finanziarie e la disciplina delle competenze per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con riguardo alle amministrazioni competenti in via ordinaria, al fine di ridurre la durata delle gestioni commissariali e agevolare il trasferimento delle funzioni esercitate dai commissari e delle risorse da essi gestite alle medesime amministrazioni (comma 1-bis). A decorrere dal 1° gennaio 2015, i presidenti delle regioni, infatti, subentrano ai commissari straordinari anche nella titolarità di contabilità speciali al fine di rifinalizzarli alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse delle contabilità speciali loro trasferite per fronteggiare il dissesto idrogeologico siano escluse dal patto di stabilità interno (comma 1-ter).

Nessun commento:

Posta un commento