sabato 21 dicembre 2013

Il Cimitero deve essere tutto nella mani del Comune

Manutenzione più attenta del camposanto e delle strutture adibite a sepoltura
Il Cimitero deve essere tutto nella mani del Comune
Senza compressione del sepolcro, ma chiara posizione di soggezione del privato

SANTA MARIA A VICO - La recente ricorrenza della memoria dei “defunti”, a novembre, ha come di consueto chiamato una copiosa massa di cittadini a far visita al luogo in cui sono conservati i resti mortali delle persone care per rendere ad esse la doverosa manifestazione di “amorosi sensi” che lega il vivo al defunto. Spesso avviene che in questo sacro luogo la circostanza si presti a qualche involontario incidente che fortunatamente mai ha avuto conseguenze gravi.
Anche quest’anno se ne è verificato qualcuno! Tale circostanza mi spinge a delle esternazioni che affido alle colonne del “nostro giornale” acciocché sia più attenta la manutenzione del cimitero e delle strutture  adibite a sepoltura privata e alle attività ad essa connessa. In estrema sintesi dirò che i cimiteri, e quindi anche il nostro, sono assoggettati al regime del “demanio pubblico” dall’art. 824, 2° comma del cod. civ.. Mentre con il T.U. 3 marzo 1934, n. 383  è funzione propria dei comuni la costruzione, le manutenzione e l’esercizio dei cimiteri e con il vigente regolamento di polizia mortuaria è affidata al sindaco la manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri. Il nostro cimitero è diviso in tre settori: a) il settore dei “campi di inumazione” che offre un’immagine accettabile anche se bisognevole di una più attenta cura ordinaria ed una più stringente disciplina sulla sicurezza delle zone di calpestio siano esse quelle che si snodano tra le tombe che quelle di collegamento tra i viali delle varie aree; b) il settore nel quale insistono manufatti sepolcrali ( batterie di loculi, di colombari nonchè cappelle etc.) comunali  e delle Congreghe e/o Confraternite che necessitano di urgenti interventi edilizi e di manutenzione straordinaria (manto impermeabile, intonaco, rivestimento, etc.) per assicurare un’ottimale conservazione e sicurezza delle opere nonché di aggiornamento del registro dei morti con la esatta descrizione di tutte le notizie non disgiunto da quello della suddivisione di tutte le concessioni assentite prima del 10 febbraio 1976 che sono perpetue da quelle successive a tale data che sono novantanovennali; c) settore delle cappelle gentilizie: solo alcune di esse hanno bisogno di riqualificazione e di interventi per assicurare un ottimale stato di conservazione mentre per tutte occorre aggiornare le concessioni ed il registro di proprietà. Tanto anche perché l’art. 63 del DPR n.285/1990 recita: “1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.” Ciò posto in assenza di una norma specifica prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria il comune potrebbe adottare un provvedimento senza creare ingiuste compressioni al diritto del sepolcro mantenendo chiara la posizione di soggezione del privato rispetto alla pubblica amministrazione per le concessioni perpetue oltre a quelle a tempo determinato di partecipare ai costi di gestione ed al mantenimento in efficienza e sicurezza delle parti comuni e ciò anche ai sensi dell’art. 62 del Dpr 285/1990.

di Gabriele Della Valle

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