martedì 18 febbraio 2014

Ecco come pagano i dirigenti che sbagliano all'Asl di Caserta, i provvedimenti disciplinari

CASERTA - Il codice disciplinare dell'Asl di Caserta viene emanato in applicazione degli artt. 55 e ss del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (novellato dagli artt. 67 e ss del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 15/2009) e delle disposizioni contenute nel Capo II – artt 5/15 dei Contratti Collettivi Nazionali dell’Area della Dirigenza, sottoscritti in data 06.05.2010. Esso trova applicazione per i dipendenti con qualifica dirigenziale dell’area medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Obblighi del Dirigente 
Ferme restando le responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile disposte dalle vigenti normative, il Dirigente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno, lealtà e diligenza, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa e nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. Il suo comportamento deve essere ispirato, pertanto, ai precetti fondamentali, cardine dell’azione istituzionale, contenuti nelle seguenti norme: 
a) Artt. 97 e 98 della Costituzione; 
b) Artt. 2104 e 2105 C.C.; 
c) Art. 4 , comma 2 e art.17 D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 
d) Codice disciplinare di cui al CCNL vigente (art. 8 e ss.); 
e) Codice di comportamento dei dipendenti del pubblico impiego, approvato con D.P.R. n° 
62/2013; 
f) Codice di comportamento dipendenti ASL CE. 
In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.165/2001, così 
come modificato dalla L. n° 190/’12. 
Sanzioni disciplinari 
Le violazioni, da parte dei Dirigenti, degli obblighi richiamati all’art. 2 danno luogo 
all’applicazione delle seguenti sanzioni: 
1) censura scritta; 
2) sanzione pecuniaria; 
3) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del 
successivo art. 4; 
4) licenziamento con preavviso; 
5) licenziamento senza preavviso. 
Articolo 4 
Gradualità delle sanzioni 
L’Azienda è tenuta al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione 
alla gravità della mancanza. A tal fine sono fissati i seguenti criteri generali, riguardo al tipo e 
all’entità di ciascuna delle sanzioni: 
- l’intenzionalità del comportamento, 
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento; 
- la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni 
violati; 
- le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità 
del vulnus inferto all’immagine dell’Azienda; 
- l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; 
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al 
comportamento tenuto complessivamente dal Dirigente o al concorso nella 
violazione di più persone. 
La recidiva nelle mancanze previste nei successivi commi 4, 5, 6, 7, e 8, già sanzionate nel biennio 
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del 
presente articolo. 
 Al Dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più 
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la 
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 
diversa gravità. 
La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 
si applica graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: 
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei 
provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 
di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento 
dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 
1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i 
componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli 
utenti o terzi; 
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, 
referti e risultanze diagnostiche; 
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Azienda di essere stato rinviato a 
giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale 
quando per la particolare natura dei reati contestati al Dirigente si possono configurare 
situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda; 
f) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, 
regali o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purchè 
di modico valore; 
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza 
del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per 
l’Azienda o per gli utenti; 
h) violazione del segreto d’ufficio, anche se non ne sia derivato danno all’Azienda.
L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’Azienda per essere destinato ad 
attività formative. 
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni 
si applica, commisurando la sanzione alla gravità dell’illecito, nei confronti del Dirigente che, a 
conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento 
disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dall’autorità 
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti. 
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, 
con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per 
il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi di:
a) mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo 
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni 
sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestatamene infondate, in 
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, costituenti infrazioni 
sanzionabili con il licenziamento; 
b) inosservanza delle disposizioni relative ai controlli sulle assenze, ossia mancato 
perseguimento condotte assenteistiche.

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