mercoledì 19 febbraio 2014

Ispettori nella Guardia di finanza, bando di concorso per 237 allievi marescialli. Domande entro il 20 marzo 2014

ROMA - Ispettori nella Guardia di finanza, bando di concorso per 237 allievi marescialli. Pubblicato in data 19 febbraio 2014 il bando di concorso. Termine presentazione domande 20 marzo 2014. Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2014/2015, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’86° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 217 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 20 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 8 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”;
2) n. 10 per la specializzazione “tecnico di macchine”;
3) n. 2 per la specializzazione “tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e scoperta”.

2. Dei 217 posti per il contingente ordinario:
a) 27 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall’articolo 2, ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 12 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall’articolo 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Quattro dei dieci posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione “tecnico
di macchine”, sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il
corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se
giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 3, sulla base dei requisiti
di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari
in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono
assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di “motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è
prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla data di scadenza
del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e conservata fino all’ammissione al corso di
formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di
due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa essere assegnato per
mancanza di candidati idonei per il contingente ordinario o per una o più specialità del
contingente di mare, le unità disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al comma 6, sono devoluti in
aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 35
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine in
esso stabilito.

Tutte le altre informazioni sono su www.gdf.it

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