lunedì 3 marzo 2014

Parità scolastica 2014/2015, informazioni dall'Ufficio scolastico provinciale di Caserta. Il riconoscimento avrà effetto dal 1° settembre 2014

CASERTA - Richiesta   Riconoscimento   Parità  scolastica a.s. 2014/2015 -  disposizioni applicative, le informazioni dall'Ufficio scolastico provinciale di Caserta. "Con la presente si forniscono istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall’a.s. 2014/2015. a) Presentazione dell’istanza di  riconoscimento della parità
E’ possibile richiedere la parità solamente per le scuole che corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione e presentano i requisiti richiesti dalla Legge 62/2000, nonché dai DD.MM. 267/2007 e 83/2008.

La richiesta può essere inoltrata:
- per scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- per scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall’a.s. 2014/2015 con la sola classe prima, in previsione dell’organica costituzione del corso completo;
- per le scuole dell’infanzia la parità può essere riconosciuta a singole sezioni.
b) aventi diritto e termini di presentazione dell’istanza di riconoscimento della parità
L’istanza di riconoscimento è presentata dal Gestore, in caso di Persona Fisica o dal Legale Rappresentante, in caso di Ente Pubblico o Privato, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 353 del D. Lgs n. 297/1994 (richiamato all’art. 1, punto 3, del D.M. 267/2007) e, in particolare:
- essere cittadino italiano;
- aver compiuto il trentesimo anno di età;
- essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.
L’istanza, indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,  potrà essere consegnata, preferibilmente a mano, presso l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VII Parità scolastica e concorsi - Via Ponte della Maddalena 55 – II piano, o spedita a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale). 
Il termine di presentazione della richiesta di parità, per l’anno scolastico 2014/2015, è fissato al 31 marzo 2014.
Sdoppiamento di un corso già funzionante
L’art. 1 comma 8 del Decreto n. 267 del 29.11.2007 prevede che “in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, il gestore deve chiedere entro trenta giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, e quindi entro il termine del 28 marzo,  l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell’art. 1, comma 4 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi”. 
Eventuali nuove classi attivate nell’a.s. 2014/2015, in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 comma 8 del Regolamento, non saranno riconosciute paritarie.
c)      modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento della parità
Per la richiesta di riconoscimento della parità scolastica, si allegano alla presente  i modelli A - B e C.
La richiesta dovrà recare la firma originale del Gestore/Rappresentante Legale,  per esteso e chiaramente leggibile e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge 62/2000 e richiamati dal D.M. 267/2007 e dal D.M. 83/2008.
All’istanza dovrà essere allegata:
1) documentazione attestante la natura giuridica del soggetto gestore 
- se il gestore è una società – persona giuridica: atto  costitutivo, statuto e certificato della C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mesi;
- se il gestore è un Ente Ecclesiastico: certificato della competente Prefettura o della cancelleria del Tribunale da cui risulti l’esistenza dell’ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante e nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di parità;
- se il gestore è un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di parità approvata dall’organo di controllo. 
2) documentazione relativa al gestore/legale rappresentante: dichiarazione sostitutiva di certificazioni (modello B) e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (modello C);
3) certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dalla competente ASL;
4) Certificato di agibilità/abitabilità per uso scuola rilasciato dal Comune, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scuola, unitamente ad idonea documentazione rilasciata dal Comune comprovante l’avvenuta richiesta del predetto certificato di agibilità;
5) pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati: ubicazione, superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente, destinazione di ciascun ambiente specificamente numerato, ivi compresi palestra e laboratori, specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola, numero massimo di allievi accoglibili per aula;
6) certificato di prevenzione incendi di cui  D.P.R. 151 dell’1.8.2008 o dichiarazione del rappresentante legale di non essere tenuto alla presentazione del certificato suddetto, in quanto i locali della scuola sono frequentati giornalmente da un numero di persone non superiore a 100 unità e che, comunque, per i locali della scuola sono state adottate tutte le misure antincendio prescritte dal Decreto Ministero Interno  26 agosto 1992;
7) copia contratto di manutenzione estintori;
8) dichiarazione che agli atti della scuola sono  presenti il Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgvo 81/2008 (ex legge 626/94) e la nomina del Responsabile della Sicurezza;
9) dichiarazione di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrico e termico, ex art.9 Legge 46/90;
10) autorizzazione del Comune o ASL al funzionamento della cucina per la preparazione dei cibi o, in alternativa, contratto con Ditta esterna autorizzata per la fornitura di catering servizio mensa scolastica;
11) certificato di controllo H.A.C.C.P. ex D.L.155/97;
12) Progetto Educativo della scuola [PE] adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
13) Piano dell’Offerta Formativa [POF] elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti   comprensivo, relativamente al corso di studi, del piano orario di insegnamento adottato;
14) prospetto con l’indicazione del numero delle  prime classi costituite e del numero dei rispettivi alunni (scuole primarie e secondarie di I e II grado);
15) prospetto con l’indicazione del  numero degli alunni iscritti a ciascuna sezione (scuola dell’infanzia).
L’istanza di riconoscimento della parità pervenuta oltre il termine perentorio del 31 marzo 2014, non potrà essere accolta per scadenza dei termini.
Si precisa che la predetta istanza, alla data del 31 marzo 2014,  dovrà essere completa di tutta la documentazione sopra specificata. 
L’Amministrazione provvederà all’invio di dirigenti tecnici per l’accertamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità.
Entro il 30 giugno 2014, l’Ufficio pubblicherà sul sito Web USR Campania  i decreti collettivi di riconoscimento e di diniego della parità. 
Il riconoscimento della parità avrà effetto dal 1° settembre 2014".

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