martedì 4 marzo 2014

Mobilità del personale docente, termine ultimo per la presentazione delle domande 29 marzo 2014

CASERTA - L'Ufficio scolastico provinciale di Caserta ha comunicato le informazioni per la Mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015. Ecco tutte le cose da sapere.

Si rende noto che sul sito del MIUR (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete INTRANET sono pubblicati il C.C.N.I. sottoscritto in data 26/2/2014 e l’O.M. n. 32 del 28/2/2014 protocollo 214 relativi alla mobilità per l’a.s. 2014/2015.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è fissato per tutto il personale Docente ed Educativo al 29 marzo 2014.
Si fa presente che, per il personale docente di ogni ordine e grado di istruzione, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo devono essere compilate on-line e trasmesse via web, secondo la procedura  POLIS come descritto nella nota protocollo 511 del 18/2/2014, al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui il personale stesso presta servizio. 
Le domande di mobilità del personale educativo restano cartacee e dovranno essere trasmesse ai competenti uffici entro il 15/4/2014.
Si precisa che la procedura on-line è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza e, pertanto, le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine dovranno essere prodotte su modello cartaceo.
Si raccomanda al personale interessato di prestare massima attenzione nella compilazione in ogni sua parte del modulo domanda e di controllare che gli allegati siano effettivamente annessi alla domanda di trasferimento e di passaggio prima dell’invio via web atteso che non saranno ammesse sanatorie di situazioni non definite a livello informatico.
Con l’occasione si segnalano alcuni punti sui quali le SS.LL. richiameranno l’attenzione degli interessati:
DESTINATARI 
Possono produrre domande di trasferimento provinciale per l’a.s. 2014/2015 i docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2012 o precedente. E’ obbligato a presentare domanda di mobilità tutto il personale docente assunto in ruolo nel corrente anno scolastico al fine di ottenere la sede di titolarità. In caso di mancata presentazione dell’istanza l’assegnazione della sede verrà disposta d’Ufficio. 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2014/15 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente. 
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO: 
Tenuto conto del contenzioso creatosi nei decorsi anni, si invitano i docenti interessati ad allegare alla domanda di mobilità professionale prodotta via web:
dichiarazione personale attestante il possesso dell’abilitazione nella classe di concorso per la quale si chiede il passaggio di cattedra e di ruolo
dichiarazione personale attestante il superamento del periodo di prova.
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA 
E’ escluso dalla graduatoria interna per l’individuazione del docente soprannumerario il personale beneficiario della precedenza prevista ai punti I, III, V e VII dell’articolo VII) del CCNI. L’esclusione per i beneficiari della precedenza di cui al punto V) si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del predente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune di domicilio dell’assistito o, in mancanza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili. 
L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. 
Si invitano le SS. LL. a voler definire e pubblicare all’Albo le graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari, in modo particolare per la scuola dell’infanzia e primaria, nel più breve tempo possibile. 
DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.
ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
La precedenza di cui all’articolo 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, viene riconosciuta, nel contesto della procedura dei trasferimenti, al genitore del disabile, al coniuge ed al solo figlio individuato come referente unico che assiste il genitore disabile, solo in presenza di tutte le condizioni previste dal punto V)  dell’articolo 7 e documentate così come prescritto dall’articolo 9 del CCNI, ivi compresa quella relativa alla circostanza, documentata con dichiarazione personale, che il richiedente sia l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. 
E’ opportuno sottolineare che il concetto di convivenza si riconduce a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).    
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Allo scopo di consentire allo scrivente Ufficio tempi operativi consoni alle scadenze previste dall’O.M., si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente circolare  e di trasmettere, via web, immediatamente, e comunque non oltre il 2/04/2014 , le domande di mobilità del personale docente. 
Entro la medesima scadenza le SS. LL. trasmetteranno le sole certificazioni ed autocertificazioni presentate entro il termine di scadenza delle domande di mobilità in modo cartaceo dal personale docente, riguardanti le precedenze di cui alla legge  104/92.
Per quanto concerne le graduatorie provinciali dei docenti DOP di I e II grado e dei docenti DOS di II grado, le SS. LL. trasmetteranno, con plico a parte entro il 15/4/2014, le schede di valutazione e relativi allegati compilate e valutate ai sensi dell’articolo 24, lettera B), del CCNI.    
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

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