mercoledì 16 aprile 2014

Cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto, nuova ordinanza del sindaco di Caserta

CASERTA - Ordinanza del sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, sulla disciplina della tenuta e conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.

IL SINDACO 
Preso atto che la materia della disciplina della tenuta degli animali d’affezione in generale e dei 
cani in particolare è sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone, che si manifesta sia 
attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli animali che attraverso una continua 
richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, dei comportamenti per una corretta 
conduzione dell’animale nei luoghi pubblici garantendo al tempo stesso l’incolumità delle persone , 
la tutela della salute e dell’igiene, il benessere dell’animale; 
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali 
e nazionale che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi 
pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell’animale, 
il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l’incolumità delle persone e la tutela 
dell’igiene e della salute pubblica; 
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320- Regolamento di Polizia Veterinaria-, il quale stabilisce che, 
nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso del guinzaglio e, se prevista, della museruola, 
avendo cura che non sporchino e non creino disturbo e danno alcuno, ai cani è consentito 
l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai 
locali ed uffici aperti al pubblico, prevedendo la possibilità, da parte del responsabile dell’esercizio 
pubblico o commerciale, ovvero dei locali ed uffici aperti al pubblico, di adottare misure limitative 
all’accesso, previa comunicazione al sindaco; 
Visto il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
175 del 18/12/2000; 
Vista l’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, 
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
Nel rispetto della normativa sovraordinata in materia 
ORDINA 
1. Accesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l’accesso alle aree pubbliche o 
aperte al pubblico, compresi i parchi ed i giardini, a condizione che siano trattenuti al guinzaglio e 
che siano dotati di museruola qualora previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni solide ed 
è tenuto alla loro raccolta, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, 
sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la 
completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. 
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti 
dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando 
vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle 
forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. 
E’ vietato l’accesso dei cani nelle aree destinate al gioco dei bambini quando queste sono 
chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 
2. Accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al pubblico. 
I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e 
commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore 
conduca un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme 
statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno. 
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha 
l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni, dove per idonei strumenti è da intendersi 
apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in 
modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli 
escrementi di animali. 
Il responsabile dell’esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, 
può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco ed esposizione di 
specifico avviso visibile dall’esterno dei locali o uffici. 
E’ vietato l’accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è 
consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore. 
3. Accesso sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico. 
E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio 
comunale. 
I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura 
che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla 
vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali. 
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha 
l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni. 
4. Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali 
o statali, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
E’ abrogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani nei luoghi pubblici o 
aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di 
trasporto pubblico, in contrasto con la presente ordinanza. 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e pubblicizzata nelle forme 
ritenute più appropriate. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione al tribunale Amministrativo della Campania, ovvero entro centoventi giorni al Capo 
dello Stato. 
 Il Sindaco 
 Dott. Pio Del Gaudio 

www.comune.caserta.it

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